Usura sopravvenuta: il contratto di mutuo è valido e si pagano gli interessi.

Usura sopravvenuta: il contratto di mutuo è valido e si pagano gli interessi.

Doccia fredda per i clienti delle banche che durante il contratto di mutuo hanno visto aumentare il tasso di interesse applicato al proprio finanziamento tanto da sforare la soglia di usura. Secondo una recente sentenza delle Sezioni Riunite della Corte di Cassazione, l'usura sopravvenuta non è rilevante ai fini della nullità della clausola e il mutuatario è tenuto al pagamento dei tassi di interesse .

Annullamento mutuo usura

L'articolo 1815 del codice civile prevede che nel caso in cui in un contratto di mutuo siano stati convenuti degli interessi usurari, la "clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti".  Il legislatore è intervenuto con la legge n 24/2001 che si intendono per usurari "gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel moemtno in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Se i tassi usurari al momento della stipula del contratto sono condannati senza appello, la questione dell'usura sopravvenuta è stata invece al centro di un dibattito che ha visto già  in passato l'intervento della Suprema Corte. Sulla questione sono nati due filioni di giurisprudenza: il primo che riteneva che la laddove il tasso di interesse avesse superato la soglia dell'usura  in corso di rapporto dovesse essere dichiarata. Il secondo, confermato da questa sentenza delle Sezioni Unite, che afferma che ad essere rilevante è solo il momento della pattuazione degli interessi tra la banca e il mutuatario.

Sezioni unite 2017 usura sopravvenuta

Secondo la sentenza n 24675 del 19 ottobre 2017 delle sez. Unite della Corte di Cassazione, per quanto riguarda l'usura deve essere considerato rilevante soltanto il momento della pattuizione in quanto soltanto così si valorizza "il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente". 

La Corte ha affermato il seguente principio di diritto "allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;  la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".